Brevi note in tema di iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di p.e.c. delle società (anche sottoposte a procedure concorsuali), alla luce della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3645/C, del 3 novembre 2011

Abstract

L’art. 16, sesto comma, L. n° 2/2009, che ha convertito il d.L. n° 185/2008, dispone che «le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

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