Il direttore di un periodico on line non risponde dell’omesso controllo sui contenuti pubblicati dai lettori

Abstract

La corte di cassazione, con la sentenza del 28 ottobre 2011, n. 44126, affronta la vexata quaestio della responsabilità penale del direttore di un periodico on line per l’omesso controllo ex art. 57 cod. pen..
La vicenda, che trae origine dalla pubblicazione, da parte di un lettore, di un “post”, a commento di un articolo pubblicato su un periodico on line, offre lo spunto per affrontare una serie di questioni di rilevante attualità, quali la responsabilità del direttore del periodico on line per il reato di cui all’art. 57 cod. pen. (omesso controllo sui contenuti) e il concetto di stampa in senso giuridico. Prima di affrontare il primo tema, è opportuno procedere ad una breve ricostruzione del reato disciplinato dall’art. 57 cod. pen.. L’attuale disciplina della responsabilità penale del direttore del periodico è stata introdotta con la legge n. 127 del 4 marzo 1958 (recante “modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa”), a seguito della sentenza n. 3 del 23 giugno 1956 della corte
costituzionale.

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