Controversie con l’autorità garante per le comunicazioni e competenza funzionale del Tar Lazio

Abstract

L’art. 3, comma 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, prevede che la giurisdizione amministrativa sia esercitata in relazione ad “atti e provvedimenti” dei pubblici poteri ritenuti illegittimi, perché viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Diversamente, in deroga a tale regola generale, avverso i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ammesso ricorso davanti al Tar Lazio, Roma.

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