Il trattamento del credito residuo nei contratti di comunicazione elettronica tra problematiche risolte e questioni ancora aperte

Abstract

Con decisione n. 2839 del 7 maggio 2009 il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Lazio, Sez. III ter, n. 1773/08, ha fatto definitiva chiarezza sulla sussistenza nell’ordinamento italiano del diritto dell’utente al riconoscimento del credito residuo in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale con gli operatori di comunicazione elettronica, e alla portabilità dello stesso in caso di trasferimento dell’utenza presso un operatore diverso da quello di origine.

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