Il sequestro di giornali telematici: la soluzione proposta dalla giurisprudenza
- di Roberta Errico
- Pubblicato sul Numero 1 del 2014
Abstract
La Corte di Cassazione, con le sentenze* n. 10594 del 5 marzo 2014 e n. 11895 del 12 marzo 2014*, si è occupata del dibattuto tema del sequestro di siti *internet*. L’ampiezza della libertà di informazione riconosciuta dall’art. 21 Cost.,dall’art. 10 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 11 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ha reso opportuna un’indagine sulla possibilità di estendere alle pubblicazioni *on line *le garanzie costituzionali previste con specifico riferimento al sequestro della stampa. Secondo la Cassazione, tali garanzie non sarebbero estendibili alle pubblicazioni *on line*, in considerazione della differenza strutturale e ontologica che sussisterebbe tra stampa tradizionale e comunicazioni telematiche. Tuttavia, la circostanza che l’eventuale emissione di un provvedimento di sequestro, in tali ipotesi, ha ad oggetto non “cose” ma, per così dire, informazioni e/o opinioni¸ ha spinto la giurisprudenza a interpretare rigorosamente i presupposti per la concessione della misura cautelare. In particolare, il giudice potrà adottare la misura ablativa solo laddove la stessa sia giustificata dalla concreta riconducibilità del fatto contestato all’area del penalmente rilevante e sempre che il bene oggetto di sequestro abbia un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico.
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